Regime Kleinunternehmer: dati obbligatori in fattura secondo il §19 UStG

Questo articolo non sostituisce una consulenza fiscale. Descrive la situazione giuridica generale — verifica i casi particolari con il tuo consulente fiscale (Steuerberater).

Le fatture Kleinunternehmer hanno un proprio elenco, più breve, di dati obbligatori

Dal 1° gennaio 2025 le fatture di un Kleinunternehmer ai sensi del §19 UStG seguono regole proprie (§34a UStDV) invece dell’elenco completo del §14 UStG. Devono contenere: nome completo e indirizzo del fornitore e del cliente; il tuo codice fiscale o la tua partita IVA (oppure, se ce l’hai, il numero di identificazione Kleinunternehmer); la data di emissione; la quantità e il tipo dei beni o l’entità e il tipo della prestazione; e l’importo addebitato, in un’unica somma. Non sono obbligatori: un numero di fattura progressivo, la data di consegna o di prestazione, né alcuna aliquota o importo IVA — l’IVA non viene proprio addebitata. Molte imprese numerano comunque le fatture e indicano la data della prestazione, perché mantiene ordinata la contabilità.

La dicitura obbligatoria del §19 UStG

Ogni fattura Kleinunternehmer deve indicare che si applica l’esenzione per le piccole imprese (§34a n. 5 UStDV), ad esempio: «Gemäß §19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet» (Nessuna IVA addebitata ai sensi del §19 UStG). È un elemento obbligatorio della fattura, non una semplice cortesia — ed evita anche che i clienti aziendali pensino a un errore quando ricevono una fattura senza IVA.

La nuova soglia di 100.000 € dal 2025

Da quando la riforma del §19 UStG è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 valgono due soglie: il fatturato dell’anno precedente non deve aver superato 25.000 € e quello dell’anno in corso non deve superare 100.000 €. Il cambiamento chiave rispetto alle vecchie regole riguarda il secondo importo: se superi davvero i 100.000 € nel corso dell’anno, lo status di Kleinunternehmer termina immediatamente — l’IVA ordinaria si applica dall’operazione esatta che supera la soglia, mentre tutto ciò che precede resta esente. Conta il fatturato effettivo, non quello previsto a inizio anno, e non esiste un periodo transitorio. Se operi vicino a questa soglia, conviene sapere esattamente a che punto sei — basta una verifica rapida. Nell’anno di avvio dell’attività, l’amministrazione fiscale applica per quell’anno una soglia di 25.000 € — non di 100.000 € — senza rapportarla all’intero anno (circolare BMF del 18 marzo 2025).

E le fatture elettroniche?

I Kleinunternehmer sono esonerati in modo permanente, ai sensi del §34a UStDV, dall’obbligo di emettere fatture elettroniche (XRechnung/ZUGFeRD) — e ciò resta valido anche quando l’obbligo di fatturazione elettronica sarà pienamente in vigore nel 2028. Un obbligo però vale comunque: dal 1° gennaio 2025 ogni impresa, compresi i Kleinunternehmer, deve poter ricevere e archiviare le fatture elettroniche in entrata. Se non sei sicuro di quale regola si applichi al tuo caso, tre domande ti daranno una risposta chiara.

Ti stai avvicinando alla soglia?

Verifica in pochi secondi con il calcolatore Kleinunternehmer se sei ancora sotto i 25.000 € / 100.000 €.

Apri il calcolatore

Dubbi sulle fatture elettroniche?

Tre domande — ti diciamo se e da quando l’obbligo di fatturazione elettronica ti riguarda.

Apri la verifica
Regime Kleinunternehmer: dati obbligatori in fattura secondo il §19 UStG | Invoclara